Art. 26.
(Obblighi di programmazione delle emittenti televisive per la promozione delle opere filmiche e audiovisive europee).

      1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere filmiche e audiovisive europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Tale quota deve essere ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione e ripartita tra i diversi generi di opere filmiche e audiovisive europee

 

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e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il 60 per cento di quest'ultima quota deve essere riservato a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana. Il 50 per cento della programmazione filmica e audiovisiva europea deve essere trasmesso in prime time. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.
      2. Per le opere di cui al comma 1, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva una quota non inferiore al 65 per cento del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, servizi teletext e talk show. Tale quota deve essere ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il 50 per cento della programmazione filmica e audiovisiva europea deve essere trasmesso in prime time. Il 60 per cento di quest'ultima quota deve essere riservato a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana. Gli obblighi derivanti dall'attuazione del presente comma alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono regolati nel contratto di servizio stipulato dalla medesima concessionaria con il Ministero delle comunicazioni.
      3. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere filmiche e audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la concessionaria del servizio
 

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pubblico radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 25 per cento. Il 60 per cento della predetta quota deve essere riservato a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana.